Condizioni generali di Fornitura - Food Safety Lab

Customer Care

Condizioni Generali di Fornitura

  1. I risultati riportati sul Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione presentato.
  2. Il Laboratorio non ha alcuna responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.
  3. Il Laboratorio conserva il campione per un massimo di 15 giorni dopo l'esecuzione dell'analisi.
  4. Eventuali reclami vanno comunicati direttamente tramite telefono o mail.
  5. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente.
  6. I rapporti di Prova non possono essere utilizzati in tutto o in parte a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte del Laboratorio e di Accredia.
  7. Il Laboratorio provvede all'archiviazione dei Rapporti di Prova per 10 anni e tutti i dati grezzi relativi al rapporto, dove non diversamente richiesto dal Cliente, per un massimo di 48 mesi. Per i dati grezzi relativi alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, il periodo di conservazione degli stessi è di almeno 5 anni in conformità al D.Lgs. 31/2001
  8. In ossequio al D.Lgs n.196 del 30/06/2003 il Laboratorio informa che presso il suo archivio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura. I dati del Cliente sono trattati mediante strumenti manuali ed informatici con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
  9. Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ad ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto stesso e ciò dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
  10. Ove non concordato diversamente il campionamento e il trasporto è a cura del Cliente
  11. Il Cliente ha l'obbligo di informare il Laboratorio sui rischi inerenti il materiale da sottoporre a prova, identificando i pericoli ad esso connessi; ha inoltre l'obbligo di segnalare , qualora applicabile, le corrette modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, protezione).
  12. Salvo non concordato diversamente, le analisi hanno inizio entro 2gg. lavorativi successivi all'accettazione del campione fatto salvo l'onere del Laboratorio stesso di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.
  13. Il Laboratorio offre ai clienti che ne facciano espressa richiesta scritta al momento dell'accettazione dell'offerta, la possibilità di assistere, a titolo di testimone, alle prove sui campioni oggetto del contratto , rispettando alcune regole di sicurezza vigenti in Laboratorio che il Cliente visionerà prima dell'inizio della prova.
  14. Qualora sullo stesso campione sono previste analisi sia chimiche che microbiologiche , il Cliente deve presentare il campione già suddiviso in due aliquote diverse, in contenitori idonei.
  15. Qualora il campione non corrispondesse ai requisiti previsti dai metodi impiegati , il Laboratorio si riserva di non procedere con l'accettazione del campione a suo insindacabile giudizio. La stessa riserva si applica, qualora, a seguito dell'invio del campione da parte del Cliente, non fossero chiariti gli aspetti formali legati al contratto. I campioni in attesa di accettazione vengono segregati in apposite aree atte a garantire il mantenimento nelle condizioni fisiche, chimiche e microbiologiche e conservati per un massimo di 5gg. lavorativi. Scaduto tale termine i campioni non appena accettati vengono smaltiti.
  16. In caso di esiti analitici non corrispondenti ai requisiti di legge, il Laboratorio ne da riscontro al Cliente entro e non oltre le 24 ore , attraverso comunicazione via mail dove il risultato non conforme viene anticipato come Rapporto di Prova provvisorio.
  17. Eccetto che per casi particolari in cui è previsto da disposizioni di legge o Regolamenti, il Laboratorio non si assume la responsabilità della comunicazione verso enti di sorveglianza nazionale del risultato analitico non conforme
  18. Dal momento di ricevimento del campione, il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo le modalità idonee a garantirne il mantenimento. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il Laboratorio acquista la propietà del campione consegnato. Il Cliente non potrà quindi pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne resta dopo l'esecuzione delle analisi.
  19. Significato dell'ACCREDITAMENTO : l'accreditamento ACCREDIA (ex SINAL) del Laboratorio è prova dell'obiettivo della Direzione di voler tutelare il Cliente garantendo la competenza tecnica e la serietà professionale degli esecutori delle prove in conformità alla UNI CEI EN ISO 17025. Ulteriori spiegazione sul significato di accreditamento e prove accreditate sono presenti nell'allegato 1 al presente contratto (L -Md085G06)
  20. Quando non sia diversamente convenuto il pagamento della fattura da parte del Cliente dovrà avvenire secondo le condizioni e i termini previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. In caso di ritardo, salvo accordo, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D.L. n.231 del 09/10/2002
  21. I risultati, salvo differenti accordi, vengono consegnati al Cliente inviando il RdP via mail all'indirizzo comunicato dal Cliente stesso.
  22. Il Laboratorio offre ai Clienti che ne facciano espressa richiesta la possibilità di effettuare ritiro/campionamento in loco o di inviare istruzioni e procedure relative a campionamenti e trasporto dei campioni